La sospensione dei versamenti prevede una condizione imprescindibile
La contrazione del fatturato, rispetto ai mesi di marzo e aprile relativi al periodo d’imposta precedente, deve essere almeno del 33% (50% se con fatturato oltre € 50 milioni).
Dopo una prima sospensione dei termini di versamento per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici, introdotta dall’art. 37, D.L. 17.03.2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia), l’art. 18, D.L. 8.04.2020, n. 23 (c.d. Decreto Liquidità) ha previsto la sospensione dei versamenti in autoliquidazione in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, all’imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
In particolare, a differenza di quanto previsto dal D.L. 18/2020, l’art. 18 del nuovo Decreto prevede un differimento generalizzato, a prescindere dalle dimensioni e dall’attività svolta dall’impresa.
Ai fini di tali sospensioni, però, la disposizione prevede una condizione imprescindibile. Espressamente, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a € 50 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto, la singola impresa deve avere una contrazione del fatturato almeno del 33%, rispetto ai mesi di marzo e aprile relativi al periodo d’imposta precedente. Diversamente, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 50 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla...