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Imposte e tasse 22 Marzo 2021

La sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

Si commette reato tutte le volte che gli atti simulati posti in essere dal debitore ne rendano insufficiente la consistenza patrimoniale rispetto alle pretese erariali.

Il sottrarsi al pagamento delle imposte ponendo in essere comportamenti fraudolenti è un reato punito dall'art. 11 D.Lgs. 74/2000. La norma, collocata tra i delitti previsti al Capo II, prevede che: “È punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a 50.000 euro, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore a 200.000 euro si applica la reclusione da un anno a 6 anni”. Con tale fattispecie incriminatrice, il legislatore ha voluto evitare che con il compimento di uno o più atti simulati o fraudolenti il contribuente si possa sottrarre al pagamento delle imposte, rendendo in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva dell'Erario. Definita come reato da frode esattoriale, la sottrazione fraudolenta assume rilevanza al momento del versamento o della riscossione dei tributi. Il bene giuridico tutelato dalla norma è identificato nella garanzia del pagamento dei debiti tributari fornita dai beni di proprietà del soggetto debitore. In tale ottica, si riterrà configurato il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento...

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