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Gestione d'impresa 04 Dicembre 2018

La specifica del compenso dell'amministratore di condominio


L'art. 1129 C.C., al terz'ultimo comma, dispone che l'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta. A mio giudizio questo articolo è fortemente connesso con l'art. 1135 C.C., secondo comma, dove si stabilisce che l'assemblea di condominio provvede all'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l'anno e alla relativa ripartizione tra ogni condomino. Nel momento in cui l'assemblea approva il preventivo, autorizza l'amministratore a percepire il valore di compenso compreso nel rendiconto preventivo, ripartito tra ogni condomino per millesimi di proprietà, e specificato analiticamente a norma dell'art. 1129, terz'ultimo comma. La specifica del compenso, a mio giudizio, dovrebbe essere composta da due parti: la prima parte destinata a descrivere le attività ordinarie, la cui spesa è approvata nel conto preventivo dell'esercizio; la seconda destinata a descrivere le prestazioni straordinarie e la loro valutazione, che potrebbero essere richieste all'amministratore durante l'esercizio; pertanto causerebbero spese aggiuntive a ogni condomino che graverebbero sul rendiconto e dovrebbero essere approvate nel rendiconto consuntivo. Di conseguenza, il condomino dovrebbe controllare che la specifica...

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