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Società 18 Agosto 2022

La stabile organizzazione personale nel diritto tributario

La definizione di stabile organizzazione fu introdotta nell’ordinamento domestico nel 2004 e venne inserita nell’articolo 162 del TUIR. Esistono due configurazioni di stabile organizzazione: la S.O. materiale e la S.O. personale.

In ambito civilistico la Stabile Organizzazione non è un soggetto giuridico separato dalla casa madre. Tutt’altro, la stabile organizzazione non è altro che un'estensione della casa madre. Pertanto, sotto il profilo civilistico, la S.O. non è dotata di soggettività giuridica autonoma in quanto rappresenta un'estensione all’estero della casa madre. Quest’ultima, mediante la costituzione di una S.O. all’estero, esercita il suo core business oltre i confini del territorio domestico di residenza. La S.O. è strumento che non necessita di capitale sociale bensì di un fondo di dotazione. Qualora di presenti la necessità, la casa madre deve coprire le passività della S.O. con il proprio patrimonio. La S.O. non ha un organo gestorio proprio né obblighi di redazione del bilancio di esercizio. Nella prospettiva fiscale, e in merito alle imposte dirette, la normativa domestica di riferimento è l’art. 162 del TUIR; sul piano del diritto tributario internazionale occorre rifarsi all’art. 5 del Modello di Convenzione OCSE. In base alle disposizioni dell’art. 162, c. 1, del TUIR la Stabile Organizzazione è una sede fissa di affari mediante la quale l’impresa non residente esercita in tutto od in parte la sua attività sul territorio dello Stato. Quanto predetto rappresenta la Stabile Organizzazione materiale. La S.O. rappresenta il nesso fiscale...

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