La Corte di Cassazione, con la sentenza 4.09.2018, n. 39678, si è ritrovata impegnata a chiarire 2 importanti aspetti, spesso oggetto di contestazioni e contrasti interpretativi, facenti leva:
-in primis, sull'inclusione o meno dell'IRAP tra le imposte costituenti oggetto di rilevanza penale in termini di frode fiscale;
-in secondo luogo, sulla corretta determinazione e definizione del concetto di “imposta evasa”.
Per ciò che concerne la prima questione, si ritiene, in realtà, che non sussistano particolari dubbi sulla piena condivisione della scelta giurisprudenziale in commento, in quanto aderente alla lettera della norma che, in ossequio al principio di legalità, impone di definire l'evasione d'imposta penalmente rilevante, unicamente con rigorosa attinenza alle sole 2 imposte oggetto di menzione normativa: le imposte dirette (IRES-IRPEF) e l'imposta sul valore aggiunto.
La conclusione espressa impone, pertanto, di considerare aliene, rispetto all'ambito oggettivo delle fattispecie penali (sancite ex artt. 2, 3, 4 e 5 D.Lgs. n. 74/2000) tutte le imposte che non siano sussumibili in quel predeterminato alveo categoriale.
Per esemplificare, quindi, l'IRAP (ma in realtà anche l'imposta di registro e le imposte ipocatastali) non essendo ricompresa nel perimetro delineato nelle norme penali di riferimento, è da escludere dal contesto di quelle contestazioni aventi rilevanza penale.
La seconda...