Interventi su più direttrici al fine di contenere la responsabilità solidale nelle cessioni dei bonus edilizi ma, soprattutto, al fine di estinguere l’opzione per la cessione e lo sconto.
Si rende opportuno evidenziare, innanzitutto, che con il nuovo comma 1-quinquies dell’art. 121 D.L. 34/2020, introdotto dal D.L. 11/2023, il legislatore ha vietato l’acquisto dei bonus edilizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni ovvero di tutti gli enti territoriali (Comuni, Province e Regioni) che rientrano in tale perimetro.
In secondo luogo, il D.L. 11/2023 cerca di definire l’ambito applicativo della responsabilità solidale, di cui all’art. 121, c. 6, indicando, nel nuovo comma 6-bis del medesimo articolo e ferme restando le ipotesi di dolo, la documentazione base che i cessionari devono ottenere al fine di dimostrare l’esecuzione dei lavori che hanno originato il credito acquistato.
Si tratta, in particolare, dei titoli abilitativi o, in presenza di lavori in edilizia libera, delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, di cui all’art. 47 D.P.R. 445/2000, la notifica preliminare dell’avvio dei lavori inviata all’A.S.L. locale, la visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi, le fatture e i bonifici parlanti, le asseverazioni dei tecnici, se obbligatorie per legge, la delibera di approvazione per gli interventi condominiali, con relativa tabella di ripartizione delle spese, la dichiarazione sostitutiva che attesti il rispetto dei requisiti per gli interventi di efficienza energetica, il visto di conformità e l’attestazione di rispetto degli obblighi, a...