Il "Decreto Rilancio" all'art. 119 ha introdotto un'agevolazione fiscale, ma soltanto per alcune limitate categorie di interventi che a loro volta ne trainano altri, secondari, che solo se effettuati congiuntamente ai principali, possono fruire dell'aliquota maggiorata.
L'art. 119 D.L. 34/2020 (“Decreto Rilancio”) ha implementato le detrazioni originarie per riqualificazione energetica, interventi antisismici, fotovoltaico, colonnine di ricarica, alla misura del 110%, tuttavia limitatamente ad una ristretta casistica di interventi.
Anzitutto tale “super-detrazione” si applica per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente (principio di cassa) sostenute dal 1.07.2020 al 31.12.2021 da ripartire in 5 quote annuali.
I beneficiari di questa detrazione agevolata possono essere:
- condomini;
- persone fisiche al di fuori dell'esercizio di impresa/arte/professione, ma con una precisazione per quanto riguarda gli interventi di risparmio energetico: tali interventi devono essere effettuati esclusivamente su edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale;
- IACP;
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
Gli interventi principali, che permettono di fruire della detrazione del 110%, sono i seguenti:
1. cappotto termico: interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali sull'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio. L'ammontare di spesa massima è: 60.000 euro (nel caso di condomini moltiplicato per le unità immobiliari dell'edificio);
2. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (per semplicità le caldaie): con impianti di riscaldamento...