La circolare 10.04.2019, n. 9/E, oltre a fornire parecchie soluzioni sulle spinose condizioni dei forfettari, ha dato rilievo anche al trattamento dei diritti d'autore. Vengono considerati redditi di lavoro autonomo, essendo redditi derivanti dall'utilizzo economico, da parte dell'autore/inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti ecc.; se non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali (ossia se non generano reddito d'impresa), devono concorrere alla verifica della soglia dei 65.000 euro.
Essendo redditi da lavoro autonomo, concorrono alla verifica del limite ma solo a una condizione: devono essere correlati con l'attività di lavoro autonomo svolta. Circostanza che sussiste se sulla base di fatti e circostanze i diritti d'autore non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell'attività di lavoro autonomo. Per esempio, pensiamo al dottore commercialista che scrive anche articoli di interesse fiscale/tributario. Tale circostanza integra certamente la correlazione, perciò i diritti d'autore concorreranno alla verifica della soglia dei 65.000 euro. Se pensiamo allo stesso commercialista che scriva invece articoli di carattere artistico, non si integra la correlazione, pertanto non concorreranno alla verifica.
Verso le ultime pagine della circolare viene stabilito chiaramente il criterio di tassaazione per tali diritti, ossia non assieme agli altri compensi percepiti nell'esercizio...