Il settore del trasporto aereo rappresenta uno dei comparti dove la mobilità di volo risulta un fattore fisiologico e necessario. Tale fenomeno ha subito uno sviluppo negli ultimi anni, quando Paesi come la Cina e gli Stati del Golfo hanno avuto necessità di un numero crescente di piloti specializzati arrivati principalmente dall'Europa, dove le remunerazioni sono meno competitive.
Focalizzando l'analisi sul personale di volo (piloti e assistenti), nella gran parte dei casi se allo spostamento fisico della persona nell'altro Stato corrisponde anche la perdita della residenza fiscale nel territorio italiano, non si pongono problemi in merito alla tassazione italiana. Infatti, l'art. 23, c. 1, lett. c) del Tuir considera imponibili in capo ai non residenti i soli redditi derivanti da rapporto di lavoro dipendente svolto in Italia.
Viceversa, nel caso in cui allo spostamento fisico del lavoratore non consegua anche la perdita della residenza fiscale italiana, è necessario interrogarsi sulle modalità di tassazione.
Il problema nasce dal fatto che, a seguito della revisione del modello OCSE operata nel novembre del 2017, il nuovo art. 15, paragrafo 3 assegna il diritto di tassare il reddito al solo Stato di residenza del pilota o assistente, se svolge la sua attività su aeromobili operanti in traffico internazionale.
Il network di convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia si muove effettivamente in modo...