La tie-breaker rule nella doppia tassazione internazionale
Il fenomeno si verifica quando emerge una sovrapposizione di potestà impositiva di due Stati sulla stessa materia imponibile. E la doppia residenza ne è la causa principale.
La maggior parte degli ordinamenti ha adottato un sistema di prelievo tributario ancorato sul concetto di residenza e a quello di luogo fisico di produzione del reddito. L’esito legislativo è quello di tassare la base imponibile ovunque prodotta dai contribuenti residenti. Invece, in riferimento ai contribuenti non residenti, la potestà impositiva viene limitata alla materia imponibile generata all’interno dello Stato in questione. In questo quadro legislativo è tutt’altro che infrequente che un contribuente venga considerato residente in 2 o più Stati. La doppia residenza provoca una serie di conseguenze, tra cui quella di maggiore rilevanza non può che essere la tassazione della stessa materia imponibile in 2 Stati differenti.
Questo sgradevole fenomeno implica una doppia tassazione giuridica internazionale applicata sullo stesso reddito. I casi di doppia residenza conducono alla doppia tassazione giuridica internazionale. Infatti, ogni Stato, in base alle proprie leggi tributarie, considera il contribuente persona fisica a tutti gli effetti un soggetto residente e pertanto da assoggettare inderogabilmente a prelievo tributario. Il concetto di residenza, inoltre, svolge anche la funzione di definire la portata dell’applicazione delle norme convenzionali nonché, nei casi in cui emerga una doppia tassazione giuridica internazionale, l'applicazione di norme per dirimere i casi di doppia residenza.
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