RICERCA ARTICOLI
Imposte e tasse 21 Luglio 2023

La “tracciabilità” del superbonus

Le regole sono analoghe a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (sismabonus), nonché quelli di riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus).

In linea generale, anche ai fini del superbonus, è necessario effettuare gli adempimenti ordinariamente previsti per le agevolazioni edilizie, oltre a quelli specificatamente stabiliti dalla norma. Il pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi, salvo l’importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura, deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale, dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, il numero e la data della fattura cui il bonifico si riferisce. L’obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti esercenti attività d'impresa. Su tali bonifici le banche, Poste Italiane Spa, nonché gli istituti di pagamento, autorizzati in base alle disposizioni di cui al D.Lgs. 11/2010 e al D.Lgs. 385/1993 (TUB) a prestare servizi di pagamento, applicano, all’atto dell’accredito dei relativi pagamenti, la ritenuta d’acconto (8%) di cui all’art. 25 D.L. 78/2010. A tal fine, possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell’ecobonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Inoltre, in aggiunta a tali adempimenti, è necessario acquisire l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.