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Imposte e tasse 07 Aprile 2023

La tregua fiscale disapplica le sanzioni penali, fra luci e ombre…

Disapplicate le sanzioni penali per omesso versamento sopra soglia di Iva e ritenute alla fonte, nonché per indebita compensazione di crediti d’imposta se, prima della sentenza d’appello, avviene il pagamento (anche a rate).

Questa la rilevante novità apportata dall’art. 23, D.L. 30.03.2023, n. 34 (Decreto Bollette) alla disciplina della cd. tregua fiscale introdotta dalla legge di Bilancio 2023. In altri termini, è sufficiente che il contribuente si avvalga, prima della pronuncia della sentenza di appello, di uno degli istituti previsti dalla sanatoria contemplata dalla L. 197/2022, definendo le violazioni e pagando le somme dovute, affinché siano disinnescate le conseguenze penali relative alle seguenti fattispecie: omesso versamento di ritenute alla fonte per un importo superiore a 150.000 euro (art. 10-bis D.Lgs. 74/2000); omesso versamento di Iva, entro il termine per l’acconto del periodo d’imposta successivo, per un importo superiore a 250.000 euro (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000); indebita compensazione di crediti per un importo superiore a 50.000 euro (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000). Sotto il profilo operativo, effettuato il pagamento (in unica soluzione o a rate), è sufficiente comunicare all’Autorità giudiziaria l’avvenuta regolarizzazione, informando altresì l’Agenzia delle Entrate con l’indicazione dei riferimenti del procedimento penale. In esito a tali comunicazioni, il processo è sospeso fino al momento in cui l’Agenzia delle Entrate informa il giudice della corretta definizione della procedura e dell’integrale versamento delle somme dovute, ovvero del mancato...

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