Il D.Lgs. 139/2015 ha apportato alcune modifiche alla normativa sul bilancio, modifiche applicabili a partire dai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio dal 1.01.2016. Il criterio di valutazione per i crediti ante D.Lgs. 139/2015 disponeva che i crediti fossero iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione. Ora, quanto disposto dall’art. 2426, c. 1, n. 8 C.C. ante 2015 rimane applicabile, in deroga a quanto disposto dal 2426 post riforma, alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata e alle micro imprese. L’articolo 2426 C.C., dopo la riforma del D.Lgs 139/2015, dispone al n. 8 che: “I crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo”.Il costo ammortizzato di un credito va determinato come differenza tra: valore di rilevazione iniziale al fair value; rimborsi già percepiti di quote in conto capitale del credito; quote di ammortamento, determinate con il metodo dell’interesse effettivo (differenza fra il valore iniziale e il valore a scadenza); svalutazioni da operare a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità.Questa tecnica permette una migliore rappresentazione, prevedendo la rilevazione degli interessi attivi e passivi sulla base del tasso di rendimento effettivo dell’operazione e non sulla base di quello nominale. Si tiene conto quindi della sostanza...