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Revisione 27 Dicembre 2019

La valutazione del revisore sulla continuità aziendale

Si impone la verifica del parere della direzione in merito alla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.

Il bilancio, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 27.01.2010, n. 39 e dal principio di revisione ISA 720b, deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ricavi e investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società é esposta. Requisito della continuità aziendale - Nell’apprezzare la valutazione della direzione in merito alla capacità dell’impresa di continuare a operare come un’entità in funzionamento, il revisore deve coprire lo stesso periodo considerato dalla direzione nell’effettuare la propria valutazione, come richiesto dal quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile, o da leggi o regolamenti qualora questi specifichino un periodo più lungo. Se sussistono dubbi sulla continuità, le procedure di revisione aggiuntive, devono includere: - la richiesta alla direzione di effettuare una valutazione in merito alla continuità, laddove la direzione non vi abbia già provveduto; - la valutazione dei piani d’azione futuri della direzione connessi alla sua valutazione della continuità aziendale, della misura in cui la realizzazione...

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