Sovente ci si trova dinnanzi a ipotesi in cui il prodotto energetico cd. “in esenzione di accisa” richiede alcuni adempimenti fiscali. Pare quindi opportuno ripassare il concetto di vigilanza fiscale e comprenderne le motivazioni, al fine di porre in essere i relativi adempimenti con sicurezza.
L’art. 21, D. Lgs. n. 504/1995 (TUA), trattando dei prodotti energetici, li suddivide astrattamente in varie casistiche, che ripercorrono le varie ipotesi di assoggettamento all’imposta. Emerge così una sostanziale suddivisione tra i prodotti energetici in genere, quelli sottoposti alle accise (art. 21, c. 2) e quelli in c.d. vigilanza fiscale (c. 3).
Al riguardo, non pare infatti fuori luogo un richiamo all’art. 1 del TUA, il quale fornisce alcune definizioni in tema di accise: alla lett. c) viene evidenziato che è sottoposto all’accisa il “prodotto al quale si applica il regime fiscale delle accise”; la successiva lett. f) invece, evidenzia che si intende soggetto all’accisa quel “prodotto per il quale il debito di imposta non è stato ovvero è stato assolto”.
Ciò lascia intendere quindi che esistono prodotti che, pur essendo sottoposti all’imposta, non ne sono soggetti, e cioè i prodotti esenti. Nell’ambito dei prodotti energetici, tale demarcazione trova diretta applicazione nel citato art. 21.
Come si accennava, infatti, l’art. 21 presenta una struttura articolata, nel quale al c. 1 identifica i prodotti energetici in genere (si tratta sostanzialmente di derivati del petrolio: benzina, gasolio), indicandoli secondo un’elencazione per nomenclatura combinata.
Il successivo art. 21, c. 2 invece stabilisce, sempre secondo un'elencazione per...