Nel contratto di consignment stock abbiamo il fornitore/consignor che trasferisce beni di sua proprietà presso il deposito di un'azienda estera, cioè il cliente/consignee. I beni rimangono stoccati presso il deposito e la proprietà si trasferisce solo nel momento in cui il cliente effettua il prelievo dei beni. Nel momento in cui il fornitore consegna i beni ai clienti, si perfeziona il contratto. Solo nel momento del prelievo avviene il passaggio della proprietà e il cliente ha l'obbligo di comunicare periodicamente al fornitore la quantità dei beni prelevati. Il fornitore potrebbe anche impegnarsi a mantenere un livello costante di scorte, in quel caso la comunicazione dei prelievi avverrà in maniera continua. Nel momento del prelievo sorge in capo al cliente l'obbligo di pagare il prezzo e si conclude il contratto d'acquisto.
È importante, sia chiaro, che si tratta di un contratto estimatorio, altrimenti potrebbe scattare, dal momento della consegna dei beni, la presunzione di cessione/acquisto di beni senza emissione della fattura. Nella pratica commerciale possiamo distinguere:
“call-off stock” quando la cessionaria è un'impresa industriale, che preleverà i beni per utilizzarli nel proprio processo produttivo;
“consignment stock” se la destinataria è un'impresa commerciale, che preleva i beni per rivenderli.
Per l'imputazione dei costi e dei...