La Corte di Cassazione, con la recente sentenza 19.11.2018, n. 29742, ha rilevato che il legislatore del 2012 ha certamente inteso favorire, non solo, la prosecuzione dell'attività d'impresa in senso tanto soggettivo quanto oggettivo, ma si sia dimostrato anche particolarmente preoccupato degli effetti di tale scelta, così temendo un'espansione incontrollabile della prededuzione a danno della concorsualità. A tal fine, è sufficiente ricordare il prescritto controllo del Tribunale sui finanziamenti interinali, la disciplina degli atti di straordinaria amministrazione, il contenuto delle attestazioni cui sono oggi riconducibili significative sanzioni penali. In altri termini, è evidente che quella della continuità aziendale è stipula definitoria contemporaneamente opaca e duttile, che va intimamente collegata al rapporto materiale e giuridico che il debitore intende mantenere con la propria azienda durante, in vista e ai fini del risanamento. Si potrà, allora, fare riferimento a una continuità in senso più marcato, se il piano concordatario prevede il pagamento dei creditori attraverso la prosecuzione dell'attività d'impresa del debitore, oppure in senso meno evidente, se il risanamento venisse attuato attraverso una serie di attività strumentali alla cessione dell'azienda in esercizio, come l'affitto d'azienda.
Nell'ambito, poi, della valorizzazione in...