I presupposti generali per fruire della definizione agevolata disciplinata dalla L. 197/2022 sono: l’attribuzione della controversia alla giurisdizione tributaria; la qualità di parte nella controversia dell’Agenzia; la pendenza della controversia alla data del 1.01.2023; la domanda da parte del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione; il pagamento di un importo stabilito in base al valore della controversia.
La sussistenza di tali presupposti è oggetto di un procedimento di controllo dell’Agenzia, che si può concludere con un provvedimento di diniego, da notificare al soggetto richiedente la definizione entro il 31.07.2024.
Sotto il profilo della giurisdizione, sono definibili ai sensi della L. 197/2022 tutte le controversie pendenti innanzi agli organi di giustizia tributaria, purché concernenti questioni devolute alla giurisdizione tributaria ai sensi dell’art. 2, D.Lgs. 546/1992. Sotto il profilo della giurisdizione, sono da annoverare tra le controversie definibili quelle pendenti in riassunzione presso organi della giurisdizione tributaria, provenienti da organi di altre giurisdizioni. Non potranno essere considerate definibili le controversie provenienti da organi della giurisdizione tributaria e in attesa di essere riassunte presso organi di una diversa giurisdizione. La L. 197/2022 non pone limiti alla tipologia di atti impugnati...