La valutazione degli strumenti derivati acquistati dalle imprese è disciplinata dall'art. 2426, n. 11-bis C.C. Sotto il profilo fiscale vige la disciplina dell'art. 112 del Tuir. In virtù del principio di derivazione rafforzata contenuto nell'art. 83 del Tuir (per le imprese che sono tenute ad applicare tale principio), la corretta rilevazione in bilancio dei fatti di gestione correlati agli strumenti derivati esplica pieno effetto anche ai fini fiscali.
Le rilevazioni contabili e le conseguenze sotto il profilo fiscale sono diverse a seconda della natura di tali strumenti. I derivati c.d. di copertura possono essere destinati alla protezione dal rischio di oscillazione dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o del prezzo di mercato oppure dalla variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata. Nel caso in cui gli strumenti derivati non si configurino come di copertura, sono considerati di natura speculativa. L'elemento che accomuna entrambe le categorie è la loro iscrizione in bilancio al fair value.
Tuttavia, nel caso dei derivati di copertura, le variazioni di fair value sono rilevate, ai sensi dell'art. 112, c. 4 del Tuir, secondo un principio di valutazione simmetrica: “secondo le medesime disposizioni che disciplinano i componenti positivi e negativi, derivanti da valutazione o da realizzo, delle attività o passività rispettivamente...