Dopo lungo dibattito, la Direttiva (UE) 2016/1065 ha modificato la Direttiva 2006/112/CE in relazione al trattamento dei voucher o buoni corrispettivo, introducendo una distinzione tra quelli ad uso singolo e quelli multiuso. La legge Iva italiana ha poi recepito la nuova normativa negli artt. 6-bis e 6-ter D.P.R. 633/1972. In base alle norme citate, per buono corrispettivo si intende uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi, e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, incluse le condizioni generali di utilizzo del buono.
Il voucher è considerato ad uso singolo (monouso) se al momento della sua emissione è nota la disciplina applicabile ai fini Iva alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono corrispettivo dà diritto.
La distinzione tra buono a uso singolo e buono multiuso rileva ai fini dell'individuazione dell'esigibilità dell'imposta. Nel caso del buono monouso, l'esigibilità rileva già al momento dell'emissione del buono, mentre nel caso del buono multiuso l'esigibilità rileva al momento dell'utilizzo e in relazione alle caratteristiche della transazione sottostante. Vale la pena notare che queste indicazioni derivano...