È prassi diffusa dell'Agenzia delle Entrate sospendere i rimborsi IVA, ma spesso anche quelli relativi ad altre imposte, in presenza di carichi pendenti. In questo modo si ritiene di proteggere le ragioni dell'Erario, chiedendo a garanzia improbabili (perché di difficile ottenimento) fideiussioni con durata sine die. Tali fideiussioni sono ulteriori rispetto a quelle dovute per legge ex art. 38-bis D.P.R. 633/1972, in attesa che il Fisco verifichi il diritto al rimborso, ma secondo l'Agenzia i presupposti sono diversi e quindi due garanzie sarebbero giustificate. Sta di fatto che il contribuente onesto si trova a subire il sistema della sospensione che, però, pare sproporzionato e quindi preclude la neutralità dell'imposta.
Anzitutto la norma che il Fisco applica non è quasi mai dichiarata se non in giudizio. La sospensione del rimborso è prevista dall'art. 23 D.Lgs. 472/1997 in presenza di contestazioni fiscali (in origine era attivabile solo a fronte di sanzioni e dal 2015 anche per l'imposta). Tale norma presenterebbe una salvaguardia per il contribuente in quanto non è possibile sospendere un rimborso in presenza di un controcredito che non risulti da una decisione del giudice tributario, ma anche questo punto si presta a diverse interpretazioni.
Risalendo al 1923, si trova una norma, figlia di un'altra epoca ma ancora vigente, che consente la sospensione in presenza di una qualunque ragione di...