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Imposte e tasse 03 Ottobre 2019

L'Agenzia ritorna sulla fiscalità delle transazioni

Un tema da sempre controverso in quanto i principi generali devono poi essere applicati caso per caso.

L'Agenzia torna a occuparsi di transazioni dopo la risposta 178/2019, precisandone ulteriormente i termini con l'interpello 20.09.2019, n. 387. La sollecitazione arriva da un contribuente che, avendo contestato i vizi di una fornitura, si era poi accordato con il fornitore per una riduzione del prezzo. L'Agenzia ricorda che le transazioni possono avere (aggiungiamo noi, indipendentemente da ciò che le parti indicano in contratto) natura novativa o dichiarativa. La differenza tra le due ipotesi (al riguardo si veda Cassazione, Sezione III civile, n. 16905/2018) è che si ha transazione dichiarativa nelle ipotesi in cui le parti si limitano a modificare alcuni aspetti del rapporto preesistente, il quale, per quanto non abbia formato oggetto di considerazione, permane immutato (Cassazione, sent. 13.06.1980, n. 3769); si ha transazione novativa nell'ipotesi in cui le parti conseguono invece l'estinzione integrale del precedente rapporto, il quale viene sostituito con quanto scaturisce dall'accordo transattivo (Cassazione, sent. n. 4008/2006). Più in particolare (Cassazione, sent. 11.11.2016, n. 23064), l'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la...

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