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Società 10 Novembre 2022

L’amministratore in conflitto di interessi

Con l’introduzione dell’art. 2475 ter c.c. il legislatore ha assicurato alla società danneggiata da un’operazione realizzata dall’amministratore il rimedio dell’invalidità dell’atto.

Benché nell’immaginario collettivo si tenda a considerare annullabile qualsiasi contratto concluso dall’amministratore che veda coinvolti i suoi interessi personali, in realtà si riscontrano sostanziali difficoltà nel dimostrare l’esistenza dei presupposti giuridici volti ad ottenere una declaratoria di inefficacia. Ebbene, quanto ai presupposti ai fini dell’annullabilità, è richiesto in 1° luogo che il contratto sia stato concluso ad opera del soggetto dotato della rappresentanza legale della società. In 2° luogo, è necessario che il contratto sia stato realizzato in una situazione di “conflitto di interessi”, che viene a crearsi, come si è detto, nell’ipotesi in cui l’amministratore persegue una finalità opposta ed inconciliabile con quella della società, di guisa che all’utilità conseguita o conseguibile da quest’ultimo, per sé medesimo o per conto di un terzo beneficiario, sia seguìto un danno per la società rappresentata. Tuttavia, l’esistenza della situazione di conflitto di interessi dev'essere accertata in concreto sulla base di una comprovata relazione antagonistica di incompatibilità di interessi di cui sono portatori rispettivamente la società e il suo amministratore. La giurisprudenza, ai fini della configurabilità della fattispecie, ha infatti precisato che non...

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