Richieste massive di giustificazione dei movimenti finanziari inviate ai contribuenti dalle Entrate. Le direzioni provinciali stanno utilizzando sempre di più questo strumento di accertamento, grazie al ribaltamento dell’onere probatorio in capo al contribuente. In effetti, le ricostruzioni operate sulla base delle indagini finanziarie godono di una presunzione legale a favore dell’Amministrazione Finanziaria, superabile solo con prova contraria posta a carico del contribuente, dovendo quest’ultimo dimostrare, in particolare, la riconducibilità dei versamenti a redditi dichiarati o legittimamente non tassati, indicando anche i beneficiari dei prelevamenti, ai sensi degli artt. 51 D.P.R. 633/1972 e 32 D.P.R. 600/1973 e la destinazione dei prelevamenti.
Per i contribuenti, quindi, la difesa risulta estremamente difficile, stante il fatto che l’accertamento si riferisce ad anni passati (attualmente, per esempio, è sotto osservazione il periodo d’imposta 2014), con maggiori difficoltà a giustificare ogni singola movimentazione non transitata nelle scritture contabili; si pensi, per esempio, ai produttori agricoli non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, ma alla sola registrazione delle fatture attive e passive.
Sul punto, si ricorda che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la presunzione legale può essere applicata anche al di fuori del regime d’impresa e di lavoro autonomo...