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IVA
13 Gennaio 2024
L’appalto, ai fini Iva, è ammesso al regime della non imponibilità
La Corte di Cassazione, pronunciandosi in contrario avviso dell’Amministrazione Finanziaria, ammette al regime della non imponibilità Iva l’appalto della costruzione di un immobile, non rinvenendoci i paradigmi di diritto della cessione di bene, escluso dall’agevolazione.
La Corte di Cassazione con la sentenza 29.12.2023, n. 36461, ha rigettato la tesi erariale che riteneva violati gli artt. 8, cc. 1, lett. c) e 2 D.P.R. 633/1972 in ordine a un’operazione commerciale che l'Amministrazione Finanziaria configurava alla stregua di una realizzazione e cessione di un nuovo fabbricato e, come tale, erroneamente fatturata in regime di non imponibilità.
In ordine all’applicabilità degli artt. 8, cc. 1, lett. c) e 2 D.P.R. 633/1972, le imprese cosiddette esportatrici abituali al ricorrere di determinate condizioni, sono ammesse a fruire di un regime agevolato ai fini Iva, ovvero di acquistare, entro un determinato "plafond", beni e servizi senza applicazione dell’Iva, con esclusione però dell'acquisto di fabbricati e di aree edificabili.
L’Amministrazione Finanziaria ha, nel ricorso per Cassazione, intentato di supportare l'esclusione della fattispecie concreta dal regime di sospensione d'imposta di cui alla citata disposizione, sostenendo che il contratto intercorso tra le parti riguardava la realizzazione di una nuova costruzione, e non di ristrutturazione di un fabbricato preesistente, e che, pertanto, l'effetto ultimo del contratto di appalto in questione sia stato quello di permettere l'acquisto di un nuovo magazzino posto che, sempre per l’Amministrazione Finanziaria "Nel momento in cui un soggetto appalta ad altro soggetto la costruzione di un...