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Revisione
13 Dicembre 2022
L’apposita sezione del Registro per i revisori di Paesi terzi
In G.U. il decreto del MEF istitutivo della sezione del Registro revisori legali dove saranno iscritti i revisori di Paesi terzi che hanno rilasciato relazioni di revisione su enti extra UE emittenti di titoli quotati nei mercati italiani.
Con il decreto MEF 1.09.2022, n. 174 (G.U. n. 264 del 11.11.2022) sono state emanate le disposizioni di attuazione dell’art. 34 D.Lgs. 39/2010. L’art. 34 prevede l’iscrizione nel Registro dei revisori legali dei revisori (persone fisiche o enti di revisione contabile) di Paesi terzi, ossia non membri dell’Unione Europea, che rilascino una relazione di revisione riguardante i conti di una entità avente sede in un Paese terzo i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano, salvo il caso in cui tale entità abbia emesso esclusivamente titoli di debito ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato il cui importo è, alla data di emissione:
prima del 31.12.2010, di valore nominale di almeno 50.000 euro;
dopo il 31.12.2010, di valore nominale di almeno 100.000 euro.
A protezione dei terzi e in particolare degli investitori, è disposto che le relazioni di revisione redatte da revisori non iscritti nel Registro siano prive di effetti giuridici in Italia.
Il D.M. 174/2022 stabilisce le condizioni per l'iscrizione nel Registro, il contenuto della relativa domanda e le ipotesi di cancellazione dal Registro. In particolare, l’iscrizione avviene in un’apposita sezione separata del Registro, denominata sezione revisori ed enti di revisione contabile di Paesi terzi e distinta in 2 parti:
parte A, dove sono iscritti i revisori contabili di Paesi terzi di cui...