La stabile organizzazione è definita dall'art. 5 dell'OECD Model Tax Convention. La stabile organizzazione non ha personalità giuridica; tuttavia, per fini prettamente fiscali, viene interpretata e considerata un'entità tassabile nello Stato in cui si trova.
Nel marzo 2018 l'OCSE ha diramato un nuovo report con guidelines sull'attribuzione dei profitti alle stabili organizzazioni. Il report si aggiunge ai precedenti e segue le due discussion draft del 2016 e 2017. La procedura di attribuzione dei profitti a una stabile organizzazione si snoda su 2 step. Il primo step consiste nell'esecuzione della cosiddetta “functional and factual analysis”. Il secondo step consiste nella cosiddetta “comparability analysis”.
In altre parole, il primo passo si traduce nella definizione delle operazioni svolte dalla stabile organizzazione e dalle responsabilità coinvolte. Queste valutazioni vengono eseguite come se la stabile organizzazione fosse una società indipendente e separata dalla casa madre e impegnata nelle attività medesime o similari, nonché nelle stesse condizioni di business o in condizioni similari.
Il secondo step si traduce nella determinazione del cosiddetto “arm's length profit” della stabile organizzazione mediante un'analisi di comparabilità. Come emerge ictu oculi dalla lettura delle OECD Transfer Pricing Guidelines, l'analisi funzionale...