Occorre premettere che l’art. 17, c. 5 del CTS prevede, con alcune specifiche eccezioni, che “la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria”.
Acclarato questo requisito di assoluta incompatibilità tra la qualità di volontario e il rapporto di lavoro retribuito, un’altra disposizione generale, recata dal c. 1 dell’art. 17, citato sopra, stabilisce che gli enti del Terzo settore “sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale”.
Venendo ora alla specifica disciplina di Odv e Aps, valgano le seguenti osservazioni. La figura di volontario assume la caratteristica dell’obbligatorietà. Si tratta di un aspetto che dovrà essere costantemente monitorato dagli enti che assumono tali qualifiche.
Gli artt. 32, c. 1 e 35, c. 1 precisano che per lo svolgimento delle attività di interesse generale si devono avvalere “in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati”.
Le Aps e le Odv, quindi, si devono avvalere obbligatoriamente e principalmente dell’operato volontario dei propri associati...