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Imposte e tasse 12 Luglio 2023

Lavoratori sportivi impatriati, ulteriori chiarimenti

Nella risoluzione 30.06.2023, n. 38/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuove precisazioni sulle modalità di applicazione del regime degli impatriati nei confronti dei lavoratori sportivi (si vedano anche: circ. 33/2020 e 17/2017).

In via preliminare si ricorda che, ai fini della fruizione del regime in esame, i lavoratori sportivi: non devono essere stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento; devono impegnarsi a risiedere in Italia per almeno due anni (pena la decadenza dal beneficio); devono prestare l'attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano. In particolare, l’agevolazione del regime degli impatriati: è applicabile per un quinquennio, a decorrere dal periodo d’imposta del trasferimento in Italia (in caso di possesso di almeno un figlio minore a carico ovvero di acquisto di una casa in Italia, il lavoratore sportivo può fruire dei benefici per un altro quinquennio); consiste nella possibilità di ridurre al 50% i redditi del lavoratore sportivo che concorrono alla formazione del reddito complessivo. Nella risoluzione 30.06.2023, n. 38/E l’Agenzia delle Entrate ha precisato che: le disposizioni in esame sono applicabili ai “rapporti di lavoro sportivo” disciplinati dall’art. 3 L. 91/1981 (in vigore fino al 1.07.2023), ovvero dagli artt. 25, 26 e 27 D.Lgs. 36/2021 (in vigore dal 1.01.2023) nell’ambito delle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) nelle quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche hanno conseguito la qualificazione professionistica; sono...

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