Agricoltura ed economia verde 05 Gennaio 2026

Lavoro occasionale in agricoltura a regime

L’art. 1, c. 156 della legge di Bilancio 2026 (L. 30.12.2025, n. 199) pone a regime, dal 2026, la disciplina transitoria relativa al lavoro occasionale in agricoltura.

La legge di Bilancio 2023 contiene una disciplina transitoria per il biennio 2023-2024, prorogata poi per il 2025, per il ricorso alle prestazioni occasionali in agricoltura (art. 1, cc. 344-354 L. 197/2022). L’art. 1, c. 156 della legge di Bilancio 2026 pone a regime la disciplina transitoria relativa al lavoro occasionale in agricoltura, dal 2026.Disciplina transitoria - In base alla disciplina transitoria, le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei 3 anni precedenti. Il predetto limite di 45 giorni si applica al numero massimo delle presunte giornate di effettivo lavoro, mentre la durata del contratto di lavoro può avere una durata massima di 12 mesi. A seguito delle modifiche apportate dal D.L. 19/2024, si prevede la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato in caso di superamento del limite di durata di 45 giorni.Soggetti beneficiari - Le prestazioni occasionali in agricoltura possono essere rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei 3 anni precedenti all’instaurazione del rapporto quali: - persone disoccupate, nonché percettori di NASpI,...

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