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Associazioni sportive dilettantistiche e sport 25 Maggio 2026

Lavoro sportivo dilettantistico e regime forfetario nel modello 2026

La riforma dello sport impone nuove regole per i forfetari. I compensi sportivi richiedono un rigo separato nel quadro LM con l'utilizzo del codice 2. Nel quadro RR va gestita la specifica doppia franchigia fiscale e previdenziale.

Il D.Lgs. 28.02.2021, n. 36 ha ridisegnato la disciplina del lavoro sportivo dilettantistico, stabilendo che i relativi compensi, qualora l'attività sia esercitata in modo abituale e autonomo, rientrano a pieno titolo tra i redditi di lavoro autonomo professionale di cui all'art. 53 del Tuir. La medesima normativa prevede una specifica agevolazione per l'area del dilettantismo, riconoscendo una franchigia di esenzione pari a 15.000 euro annui. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risposta a istanza di consulenza giuridica del 30.09.2025, n. 14, l’esenzione si applica anche ai contribuenti che operano in regime forfetario, ma occorre prestare attenzione agli effetti sulle soglie di permanenza nel regime: se da un lato i compensi sportivi fino a 15.000 euro non costituiscono base imponibile ai fini delle imposte dirette, dall'altro lato essi rilevano integralmente, per il loro ammontare lordo, ai fini della verifica del limite dei ricavi o compensi di 85.000 euro per la permanenza nel regime e del limite di 100.000 euro per la fuoriuscita immediata. A livello dichiarativo, le istruzioni del modello Redditi PF 2026 prevedono modalità di compilazione del quadro LM tese a garantire l'esatta determinazione delle imposte dovute e, contestualmente, il corretto monitoraggio delle soglie. Il professionista deve compilare all'interno della sezione III un rigo distinto, da LM22 a LM27, dedicato esclusivamente ai compensi sportivi. In tale rigo occorre indicare il codice...

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