Lavoro sportivo dilettantistico, la posizione della giurisprudenza
Diverse pronunce pongono limiti all'utilizzo dei compensi sportivi ex. art 67 del Tuir, in attesa dell'entrata in vigore della Riforma del lavoro sportivo.
Gli enti sportivi dilettantistici operano nel mercato del lavoro come un qualunque datore di lavoro privato, potendo applicare le ordinarie forme contrattuali previste dall'ordinamento; gli importi erogati ex artt. 67, c. 1, lett. m) e 69 del Tuir a titolo di compensi sportivi, rimborsi per trasferte e premi sportivi non costituiscono una forma reddituale e infatti sono considerati fiscalmente quali “redditi diversi”.
Il corretto inquadramento dei rapporti di lavoro nello sport dilettantistico rappresenta un problema che a oggi non ha ancora ottenuto una soluzione legislativa; questa incertezza dovrebbe essere colmata dalla prevista Riforma dello Sport, che però entrerà in vigore a fine 2022, mentre nel frattempo le posizioni della giurisprudenza si susseguono anche al fine di assicurare ai lavoratori dello sport il corretto inquadramento e i versamenti contributivi e retributivi previsti per i lavoratori.
Al fine di definire l'ambito di corretta applicabilità dei c.d. compensi sportivi possiamo prendere a riferimento 3 recenti pronunce.
L'ordinanza della Cassazione n. 11375/2020 stabilisce che i compensi sportivi, versati agli sportivi per la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza sportiva dilettantistica, sono considerati “redditi diversi” a condizione che non siano stati “conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali, né in relazione alla...