Una prima novità della CU 2026 per i redditi sportivi dilettantistici è l’inserimento, nella sezione “Dati relativi ai conguagli in caso di redditi erogati da altri soggetti”, dei nuovi punti da 557 a 564. Le suddette informazioni saranno utili nel caso di cessioni di contratto e operazioni straordinarie (operazione qualificata dal cessionario valorizzando il punto 538 con codice “9” e dal cedente barrando il punto 682), oltre che nel caso in cui il lavoratore abbia richiesto il conguaglio di redditi sportivi percepiti da altri sostituti d’imposta (operazione qualificata dal sostituto certificante valorizzando il punto 538 con codice “6”).
Si segnala anche l’inserimento, nella Sezione “Inps Gestione Separata Parasubordinati Sportivi dilettantistici e figure assimilate”, dei punti 54 (franchigia previdenziale) e 55 (rimborsi spese forfettarie), con importanti implicazioni nella compilazione della CU.
Nel punto 54 dovrà essere indicata la quota di franchigia previdenziale applicata dal sostituto che ha erogato il compenso, considerando che non può essere superiore a 5.000 euro e che rientrano nel computo i compensi, anche a titolo di prestazione sportiva autonoma (occasionale e/o abituale), e i rimborsi forfettari ai volontari sportivi erogati da altri enti dilettantistici. Ad esempio, se il sostituto ha erogato 4.000 euro di compensi (indicati al punto 53) e il collaboratore sportivo ha autocertificato di averne percepiti altri 2.000 da altri enti, la franchigia applicata (indicata al punto 54) è pari a 5.000-2.000=3.000 euro, per cui il compenso imponibile (indicato al punto 56) è pari a 4.000-3.000= 1.000 euro, di cui 500 euro assoggettato a imposizione contributiva IVS (punto 57).
Nel punto 55 in cui dovranno essere indicate le somme erogate a titolo di rimborsi forfetari ai volontari che, ai sensi dell’art. 29, c. 2 D.Lgs. 36/2021, anche se non costituiscono reddito, concorrono sia al raggiungimento della franchigia previdenziale di 5.000 euro sia di quella fiscale di 15.000 euro. Ad esempio, se il sostituto ha erogato 4.000 euro di compensi (indicati al punto 53) e 2.000 euro di rimborsi forfettari (indicati al punto 55), la franchigia applicata (indicata al punto 54) è pari a 5.000-2.000=3.000 euro, per cui il compenso imponibile (indicato al punto 56) è pari a 4.000-3.000= 1.000 euro, di cui 500 euro assoggettato a imposizione contributiva IVS (punto 57).
In entrambi i casi anche la soglia di esenzione fiscale (15.000 euro) è rimodulata tenendo conto di quanto ulteriormente percepito a titolo di compensi e/o rimborsi forfettari, ovvero (4.000+2.000 euro) - (meno) contributi c/lavoratore versati (quali oneri deducibili ex art. 51, c. 2, lett. a) del Tuir) indicati al punto 59.
Stante che ordinariamente i dati riportati in CU riguardano le informazioni del rapporto di lavoro relativo al sostituto che rilascia la certificazione, alla luce delle implicazioni che eventuali ulteriori somme erogate da altri sostituti possono avere nella compilazione del modello, è, pertanto, opportuno precisare che:
- i compensi “autocertificati” dal lavoratore ai sensi dell’art. 36, c. 6-ter D.Lgs. 36/2021 vanno considerati nella determinazione della franchigia previdenziale (punto 54) e fiscale applicata, ma non vanno certificati come redditi corrisposti dal sostituto (punti 781/784 e 53);
- i rimborsi forfettari erogati ex art. 29 D.Lgs. 36/2021 vanno complessivamente considerati (sia quelli erogati dal sostituto certificante che da altri) nella determinazione della franchigia previdenziale (punto 54) e fiscale applicata, indicando in CU nel punto 55 solo quelli relativi al sostituto certificante, ma senza indicarli nei punti 781 e 784 (poiché non costituiscono reddito);
- i compensi “comunicati” (con CU provvisoria) dal lavoratore al sostituto per essere conguagliati, oltre a essere considerati nella determinazione della franchigia previdenziale (punto 54) e fiscale applicata, devono essere indicati in CU nei punti 781 e 784 cumulativamente a quelli erogati dal sostituto che rilascia la certificazione, riportando nella sezione dei dati relativi ai conguagli l’ammontare erogato da altri sostituti, eventuali ritenute applicate e il periodo in cui sono maturati.
