Il trattamento tributario delle somme erogate da ASD/SSD a favore di istruttori di nazionalità estera: prestazioni occasionali di lavoro autonomo, ritenuta d’imposta del 30% sui redditi diversi prodotti in Italia e rapporto con le convenzioni internazionali.
Per incentivare la pratica di particolari sport (baseball, football americano, ecc.) i sodalizi dilettantistici si avvalgono spesso, in occasione di stage, ricorrenze o raduni, della temporanea collaborazione di qualificati docenti stranieri a cui possono essere versate somme che, a seconda dei casi, dal punto di vista fiscale assumono la seguente differente classificazione.Prestazioni occasionali di lavoro autonomo: ASD/SSD possono stipulare rapporti di prestazione d’opera occasionale. La disposizione di riferimento è l’art. 25, c. 3-bis D.Lgs. 36/2021, che recita: “Ricorrendone i presupposti, le associazioni e Società sportive dilettantistiche...possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente“.Trattasi di redditi diversi ex art. 67, c. 1, lett. l) del Tuir su cui, se corrisposti a persone non residenti, occorre operare una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 30% ex art. 25, c. 2 D.P.R. 600/1973.La suddetta trattenuta, ai sensi degli artt. 3, c. 1 e 23, c. 1, lett. d) del Tuir, va applicata sui redditi di lavoro autonomo prodotti nel territorio dello Stato; pertanto, sono escluse le somme erogate per quelle prestazioni effettuate all’estero.A tal proposito si ricorda che, pur prevalendo in linea generale il diritto convenzionale sulla normativa interna (art. 169 TUIR), in conformità al modello OCSE (art. 17), è attribuita allo Stato della fonte, nel caso di specie l’Italia, un’autonoma potestà impositiva....