Il regime di incompatibilità e, in particolare, il divieto di cumulare l’attività professionale con l’esercizio del lavoro subordinato è posto a tutela dell’interesse pubblico collegato all’inviolabilità del diritto di difesa.
L’art. 18, lett. d) L. 247/2012 (legge professionale forense) stabilisce che la professione di avvocato è incompatibile con:
qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio. È consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro;
qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative alla crisi di impresa;
la qualifica di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto dell’attività della società è limitato esclusivamente...