Le agevolazioni Covid-19 applicabili all'acconto Imu 2022
Potrà beneficiare dell’esenzione dal pagamento dell’acconto Imu 2022 una sola categoria soggettiva: è previsto però un credito di imposta compensativo.
In vista della scadenza dell’acconto Imu 2022, non sono state introdotte disposizioni specifiche per attenuare il prelievo legato al tributo comunale con riferimento alle attività che hanno subito le chiusure legate alla pandemia, questo anche in virtù del fatto che l’andamento dei contagi non ha imposto nuovi lockdown.
Alcune disposizioni introdotte dall'art. 1, c. 599, L. 178/2020, hanno cessato gli effetti dall’acconto 2021, come ad esempio le esenzioni legate agli stabilimenti balneari, agli alberghi, agli stand fieristici ed alle discoteche, nel rispetto del possesso dei requisiti dettati dalla norma.
Anche l’esenzione riservata agli immobili colpiti dalla sospensione dei provvedimenti di sfratto, introdotta originariamente dall’articolo 4-ter, D.L. 25.05.2021, n. 73 (Decreto Sostegni-bis) ha esaurito i suoi effetti a far data dal saldo 2021. L’unica fattispecie di esenzione estendibile non solo all’acconto 2022, ma anche al saldo (il che si traduce in effetti dell’esenzione per l’intero anno di imposta 2022) è quella disposta dall’art. 78, lett. d), D.L.104/2020: “L’imposta Municipale propria (Imu) di cui all’art. 1, cc. da 738 a 783, L. 27.12.2019, n.160, non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili di cui al comma 1, lettera d)”.
Si tratta di una disposizione che, già all’origine, estendeva i suoi effetti a più periodi...