L'art. 106 D.L. 17.03.2020, n. 18 ("Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19") disciplina lo svolgimento delle assemblee di società in tempi di emergenza sanitaria. La relativa disciplina stabilisce che, in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364, c. 2 e 2478-bis C.C. o dalle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (non più 120, quindi). Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e le società cooperative e mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; inoltre, è possibile prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2370, c. 5, 2479-bis, c. 4, e 2538, c. 6 C.C. senza in ogni caso la necessità che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nel medesimo luogo, se previsto.
Le Srl, inoltre, possono consentire che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. Nell’ipotesi specifica di modifica dello statuto di una Srl, parte della dottrina ritiene preferibile il metodo assembleare in luogo della predetta consultazione scritta.
Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'art. 135-undecies D.L. 58/1998, anche se lo statuto dispone diversamente, così come possono prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato, al quale potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe.
Le banche popolari e di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante comune. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Il termine per il conferimento della delega di cui all'art. 135-undecies, c 1 D.L. 24.02.1998, n. 58, è fissato al 2° giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea. Le disposizioni si applicano alle assemblee convocate entro il 31.07.2020 o entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza Covid-19 sul territorio nazionale. Con questo intervento normativo, il Governo ha inteso agevolare l'organizzazione delle società consentendo lo svolgimento delle assemblee nel rispetto dei divieti di circolazione vigenti.
