Sul filo di lana, a ridosso del termine (28.05.2021) per l'invio della domanda dei contributi a fondo perduto ex art. 1, D.L. 41/2021, esce la circolare 5/E per chiarirne alcuni punti dubbi.
Partendo dalla categoria dei professionisti inclusi tra i beneficiari, si riassumono gli aspetti principali oggetto di intervento:
le anticipazioni in nome e per conto del cliente (escluse art. 15 D.P.R. 633/1972) non devono essere incluse nel calcolo del fatturato medio mensile, non rappresentando un compenso;
i rimborsi spese (viaggio, vitto e alloggio) e l'imposta di bollo addebitata al cliente, invece, devono essere incluse nel calcolo del fatturato medio mensile;
il contributo integrativo alla cassa deve essere considerato nel calcolo del fatturato medio mensile, essendo incluso nella nozione di fatturato;
le indennità di maternità non costituiscono ricavo o compenso e non sono da includere nel calcolo del fatturato medio mensile e nemmeno per valutare la soglia dei ricavi per l'accesso.
Nello specifico per i contribuenti forfetari è stato chiarito che:
ai fini del calcolo del fatturato vanno considerate le fatture emesse, ossia guardando la data fattura, a prescindere dall'incasso (che non necessariamente coinciderà con l'importo di cui ai righi LM da 22 a 27, che accolgono i compensi incassati). Diversamente per quanto riguarda i ricavi/compensi per l'accesso al contributo si devono guardare i righi LM da 22 a 27 come da...