Le attività connesse in agricoltura secondo la Cassazione
Con una recente ordinanza la Cassazione ha definito i criteri per la valutazione della effettività della connessione con le attività agricole primarie.
La recente ordinanza della Suprema Corte n. 2162/2023, relativamente a un procedimento che aveva a oggetto il fallimento dell’azienda agricola per superamento dei limiti per l’esercizio dell’attività connessa di produzione di energia da biomasse, offre l’occasione per soffermarsi sui concetti espressi in materia di valutazione dei criteri per poter considerare le attività ex art. 2135, c. 3 c.c. connesse con le attività agricole primarie che devono sempre necessariamente sussistere ed essere prevalenti, concetti questi da considerarsi sempre imprescindibili e condivisibili.
Relativamente all’esercizio dell’attività di produzione di energia da biomasse, la Suprema Corte ha dato atto di come l’agricoltura, con la riforma del 2001, sia stata interessata da un ampio processo evolutivo che ha portato alla cd. “multifunzionalità” che si estrinseca con l’inclusione, per connessione fra le attività agricole di un’ampia serie di attività (es. agriturismo, servizi agricoli, produzione di energia da rinnovabili) ovviamente nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalle specifiche normative di riferimento che, ove non rispettate, conducono al mancato riconoscimento della connessione e, quindi, alla consequenziale natura di attività commerciali con le correlate conseguenze civilistiche e fiscali.
Sul punto la Cassazione, citando precedenti (Cassazione...