Coop e terzo settore 01 Aprile 2019

Le attività diverse degli enti del Terzo settore


La Cabina di regia di cui all'art. 97 D.Lgs. 117/2017 ha dato il via libera al decreto attuativo per le attività diverse degli enti del Terzo settore, che ora è al vaglio del Consiglio di Stato, in attuazione dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017. L'art. 6 del CTS stabilisce le condizioni cui devono sottostare le attività diverse previste nell'atto costitutivo o nello statuto: una di carattere qualitativo (la strumentalità), l'altra di carattere quantitativo (la secondarietà) rispetto alle attività di interesse generale. Quanto al primo aspetto, le attività diverse si considerano strumentali se sono esercitate per la realizzazione, in forma esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'ente del Terzo settore. Pertanto, non vengono stabiliti criteri specifici (ad esempio, per ogni singola attività), ma un criterio generale che, peraltro, viene spesso utilizzato nel diritto tributario, allorché si pongono vincoli per concedere agevolazioni fiscali agli enti non profit. Si veda per esempio l'art. 148, c, 3 del TUIR, dove si pone una connessione diretta tra attività svolte e finalità istituzionali dell'ente. Nel caso nostro, si pone un collegamento tra attività diverse e finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale. Qualunque sia il tipo di attività diversa svolta e indipendentemente dal suo...

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