Come noto, l'art. 5 D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) definisce in modo puntuale le attività di interesse generale che possono essere intraprese dagli enti del Terzo settore (ETS).
Secondo l'art. 6 del Codice del Terzo settore, gli enti del Terzo settore possono esercitare anche attività diverse da quelle di cui all'art. 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.
Il tanto atteso decreto che definisce la strumentalità e la secondarietà dell'eventuale attività diversa svolta dall'ETS è stato firmato in data 30.04.2021 dal Ministro del Lavoro: a darne notizia, un comunicato sul sito istituzionale.
La nota del Ministero chiarisce che le attività diverse sono considerate strumentali quando sono finalizzate a supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente del Terzo settore.
La secondarietà, invece, ricorre in una delle seguenti ipotesi:
i ricavi da attività diverse non sono superiori al 30% delle entrate complessive dell'ente del Terzo settore;
i ricavi da attività diverse non sono superiori al 66% dei costi complessivi dell'ente del Terzo settore.
L'ETS potrà scegliere uno dei 2 criteri...