Il comunicato del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) del 19.02.2022, con il quale è stata annunciata la pubblicazione del bando per l’installazione del fotovoltaico su tetti agricoli, così come previsto dal programma PNRR, è un’occasione per un riepilogo sul trattamento di tale attività nell’ambito delle aziende agricole.
Innanzitutto il Ministero afferma che “l'obiettivo è sostenere gli investimenti per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica in ambito agricolo, escludendo totalmente il consumo di suolo. L'intervento prevede, infatti, l'installazione di pannelli fotovoltaici sulle coperture degli edifici ad uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, puntando a raggiungere l'installazione di pannelli fotovoltaici su una superficie complessiva pari a 4,3 milioni di mq per 0,43 GW, contribuendo così ad aumentare la sostenibilità e l’efficienza energetica del settore”.
Dal tenore letterale del comunicato si evince che i fondi non saranno destinati esclusivamente alle aziende agricole, ma viene anche ricompreso il mondo dell’agroindustria quindi della trasformazione. In ogni caso questa, dopo il boom del fotovoltaico sostenuto dalla tariffa incentivante dai vari conti energia del passato, è un’opportunità importante per le aziende del settore primario considerato che non ci sarà spreco di terreni (e speculazione su di essi) ma i fondi saranno destinati all’installazione sui tetti dei fabbricati destinati all’attività delle aziende beneficiarie del bando.
Giova quindi ricordare come nell’ambito delle attività agricole la produzione di energia elettrica e calorica mediante fonti rinnovabili e fotovoltaiche rientri tra le attività agricole connesse di cui all’art. 2135, c. 3, c.c. Fiscalmente l’art. 1, c. 423 L. 266/2005, ricomprendeva nel reddito agrario la produzione e relativa cessione di energia; tale produzione veniva considerata in ogni caso ricompresa nel reddito agrario fino a 200 Kw di impianto installato e per l’eccedenza era necessario rispettare alcuni parametri qualitativi dell’impianto o quantitativi dell’azienda.
A partire dal periodo d’imposta 2014, invece, il legislatore ha ritenuto di modificare la normativa fiscale prevedendo, poi a regime con l’art. 1, c. 910, della legge di Stabilità 2016, che la produzione e cessione di energia elettrica derivante da fonti fotovoltaiche è sempre considerata attività connessa ai sensi dell’art. 2135 c.c. e fiscalmente ricompresa nel reddito agrario fino ad una produzione annua di 260.000 kWh. Per la parte eccedente invece dal punto di vista fiscale il reddito è determinato in via forfettaria mediante un coefficiente di redditività pari al 25% da applicare all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni di cessione soggette ad Iva, escludendo la quota relativa all’incentivo statale. In ogni caso per la quota eccendente i 260.000 kWh anno, per beneficiare della determinazione forfettaria del reddito e per mantenere i requisiti di attività agricola connessa, è necessario rispettare i parametri qualitativi e quantitativi di prevalenza riportati nella circolare 6.07.2009, n. 32/E.
