Il D.Lgs. 142/2018 ha inserito l’art.162-bis al Tuir introducendo una nuova definizione di intermediari finanziari, operando alcune distinzioni, tra:
- intermediari finanziari (es. banche);
- società di partecipazione finanziaria (holding finanziarie): i soggetti che esercitano in via prevalente o esclusiva l’attività di assunzione partecipazioni in intermediari finanziari;
- società di partecipazione non finanziaria e assimilati (holding industriali): i soggetti che esercitano in via prevalente o esclusiva l’assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari.
Si approfondisce qui l'ultima categoria delle holding industriali. Il comma 3 del decreto ATAD stabilisce che l’attività è prevalente se, sulla base dei dati del bilancio approvato dell’ultimo esercizio chiuso, l’ammontare delle partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari è superiore al 50% dell’attivo patrimoniale.
Perciò i dati da controllare sono: valore della partecipazione iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie e totale dell’attivo dello stato patrimoniale.
Per esempio, se l’attivo fosse 1.000.0000, il 50% è 500.000. Se la partecipazione ammontasse a 600.000, la società sarebbe una holding industriale con i correlati obblighi comunicativi.
Anche le holding industriali (oltre alle holding finanziarie e agli intermediari finanziari) devono...