L’art. 89, c. 7, lett. b) del Codice del Terzo settore prevede all’art. 10, c. 1, nn. 15, 19, 20 e 27-ter D.P.R. 633/1972 che la parola “Onlus” è sostituita dalle seguenti: “enti del Terzo settore di natura non commerciale”.
A seguito di tale modifica, in base all’art. 27-ter, i soggetti che possono rendere le prestazioni socioassistenziali in regime di esenzione Iva sono i seguenti:
organismi di diritto pubblico;
istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all’art. 41 L. 23.12.1978, n. 833;
enti aventi finalità di assistenza sociale;
enti del Terzo settore di natura non commerciale.
Per quanto riguarda gli enti indicati sub 3) e 4), si impone ora un coordinamento tra il citato art. 10, c. 1, n. 27-ter) D.P.R. 633/1972 con la normativa contenuta nel nuovo Codice del Terzo settore, a cui occorre ormai fare riferimento.
In assenza di una normativa specifica in merito ai presupposti del riconoscimento della qualifica e di documenti interpretativi, non è facile definire quali siano gli enti aventi “finalità di assistenza sociale”, previsti dalla norma in esame, non essendo, tra l’altro, chiaro chi dovesse stabilire la finalità assistenziale dell’attività dell’ente.
Sul punto, è interessante la lettura della sentenza della Corte di Cassazione 2.11.2021, n. 30975: in tema di Iva, ai fini dell’esenzione di cui...