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Imposte e tasse 31 Luglio 2019

Le conseguenze fiscali dei canoni non percepiti


L'art. 26 del Tuir stabilisce che i redditi da locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del processo giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. L'art. 26 del Tuir ammette, nel caso sopracitato, il riconoscimento di un credito d'imposta pari all'importo delle imposte versate sulle locazioni, ancorché non percepite. Per rideterminare il credito è necessario riliquidare le dichiarazioni reddituali di ciascuno degli anni per i quali sono state pagate le maggiori imposte; la differenza tra quanto effettivamente versato e quanto da versare costituisce credito per il contribuente il quale ne godrà nel quadro G del primo modello “Redditi” o 730 disponibile e comunque non oltre i termini della prescrizione decennale. Tale opportunità viene concessa anche nel caso dei contratti di locazione con assoggettamento del reddito alla cedolare secca. Qualora il contribuente non intenda utilizzare il credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli Uffici finanziari competenti, entro il medesimo termine di prescrizione decennale, apposita istanza di rimborso. Se il contribuente, dopo la presentazione dell'istanza di rimborso o del beneficio del credito d'imposta, riesce a riscuotere anche parzialmente i canoni, dovrà dichiarare le somme ricevute tra i redditi...

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