Le contestazioni sui termini di decadenza degli atti del Fisco
Come destreggiarsi tra i termini prorogati dall’art. 5, D.Lgs. 218/1997 e dall’art. 157, D.L. 34/2020, mentre l'Amministrazione Finanziaria adotta una prassi che potrebbe prestare il fianco a censure in sede contenziosa.
L’art. 5-ter, D.Lgs. 19.06.1997, n. 218 (“invito obbligatorio”) stabilisce che l’Ufficio delle Entrate, prima di emettere l’atto impositivo, deve notificare un invito a comparire volto ad avviare il contraddittorio con il contribuente. Spiega la norma che se tra la data di comparizione del contribuente e quella di decadenza dell’attività di controllo intercorrono meno di 90 giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo è automaticamente prorogato di 120 giorni.
Le modifiche normative si applicano agli avvisi di accertamento emessi dal 1.07.2020. L’obbiettivo della disciplina è quello di attivare un contraddittorio anticipato “obbligatorio” per tutte quelle fattispecie che non derivano da verifiche che si sono chiuse con un PVC o da avvisi di accertamento parziale ex art. 41-bis, D.P.R. 600/1973 e art. 54, cc. 3 e 4 D.P.R. 633/1972. La circolare 22.06.2020, n. 17/E ha chiarito che, se il Fisco volesse attivare l’invito anche per fattispecie “non obbligatorie” (controlli chiusi con PVC e avvisi di accertamento parziale ex art. 41-bis), ricorrendone i presupposti, anche in questi casi potrà applicare la proroga di 120 giorni per la notifica dell’atto impositivo.
La previsione dell'estensione dei termini di decadenza per la notifica dell’atto impositivo (pari a 120 giorni) diventa pertanto il vero elemento distintivo degli...