La revoca o meglio la sospensione a “singhiozzo” della dichiarazione d'intento si può fare. Questo quanto emerge dalla risposta fornita ad Assonime dall'Agenzia delle Entrate (consulenza giuridica 11.07.2018, n. 954-6/2018). Il Fisco non smette di stupire ma, quando solleva gli operatori, va bene così. Dal 1.03.2017, com'è noto, sono state eliminate le dichiarazioni a tempo ed è possibile emettere solo dichiarazioni d'intento a valore per singola operazione (casella 1) oppure anche per più operazioni (casella 2). In questo secondo caso la dichiarazione d'intento emessa verso un dato fornitore dall'esportatore abituale vale per più operazioni, nel limite massimo del plafond assegnato: è in quest'ultima ipotesi che è intervenuto il chiarimento in analisi.
Aumento dell'importo assegnato. Ricordiamo innanzitutto che qualora l'esportatore abituale, nel medesimo anno, voglia acquistare in sospensione di Iva per un importo superiore a quello inserito nella dichiarazione d'intento, ne deve produrre una nuova, indicando l'ulteriore ammontare attribuito al fornitore (Ris. Ag. Entrate n. 120/E/2016); va ricordato, infatti, che un'eventuale dichiarazione integrativa a rettifica o integrazione di quella già presentata, è ammessa (comunque con esclusione dei dati relativi al plafond, indicati nel quadro A) solo prima di effettuare l'operazione e riportando...