La comunicazione viene fornita tramite Pec, oppure è possibile consultarla all’interno dell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate denominata “Cassetto fiscale”, nella sezione l’Agenzia Scrive / Lettere di compliance, oppure nell’interfaccia “Fatture e Corrispettivi” / Consultazione / Fatture elettroniche e altri dati Iva / L’Agenzia scrive / Lettere di compliance.
Si può leggere:
- l’elenco delle fatture emesse oltre i termini, contenente:
- il numero delle fatture emesse in ritardo;
- il tipo di fattura/documento;
- il numero e data della fattura/documento;
- la data di trasmissione;
- l’identificativo dello SdI file;
- l’elenco dei corrispettivi giornalieri telematici trasmessi oltre i termini, contenente:
- il numero degli invii trasmessi in ritardo;
- il numero identificativo dell’invio;
- la matricola del dispositivo;
- la data di rilevazione;
- la data di trasmissione.
Una volta appurato che l’invio tardivo non ha giustificazioni da addurre, ma trattasi di mero errore formale è possibile, alternativamente:
- avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso;
- se le violazioni formali sono compiute entro il 31.10.2022, avvalersi delle riduzioni sanzionatorie stabilite dalla legge di Bilancio 2023 (cc. 166 a 173), che prevede il pagamento di una somma pari a 200 euro per ogni periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, da eseguirsi in 2 rate di pari importo entro il 31.03.2023 ed entro il 31.03.2024.
Invero, si rammenta che i termini per l’invio di una fattura immediata, nonché dei corrispettivi telematici, sono di 12 giorni dall’effettuazione mentre la fattura differita può essere inviata entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni dello stesso mese, verso il medesimo soggetto.
