L’art. 172, c. 7 del Tuir prevede la possibilità per l’incorporante o per la società nata dalla fusione di detrarre le perdite conseguite negli esercizi precedenti all’operazione straordinaria per un importo pari al minore tra:
il patrimonio netto risultante dalla situazione patrimoniale ex art. 2501-quater c.c.;
il patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio (anteriore alla data di fusione) diminuito dei conferimenti o versamenti dei soci effettuati negli ultimi 24 mesi, compresi quelli previsti dagli artt. 2447 e 2482-bis c.c. (tra questi versamenti si escludono i contributi versati dallo Stato o da altri enti pubblici).
Per poter detrarre le perdite è necessario il rispetto di un’ulteriore condizione: la condizione di “vitalità”. Quest’ultima richiede che nel conto economico dell’ultimo esercizio siano soddisfatti i seguenti requisiti:
i ricavi della gestione caratteristica devono essere pari ad almeno il 40% dell’importo corrispondente alla media del biennio precedente;
il costo del personale dipendente deve essere pari ad almeno il 40% dell’importo corrispondente alla media del biennio precedente.
Attraverso la risoluzione 10.04.2008, n. 143/E è stato chiarito che possono essere considerati ricavi della gestione caratteristica non solo quelli presenti alla voce A1 e A5 del conto economico ma anche quelli alla voce C15 e C16. Con la risoluzione...