Le importazioni sono soggette all’imposta. L’Iva assolta in dogana può essere detratta da coloro che utilizzano nella propria attività economica i beni importati, secondo le regole prescritte negli artt. 19 e 25 D.P.R. 633/1972.
Dal gennaio 1993 le importazioni sono limitate ai casi di introduzione nel territorio doganale italiano di beni derivanti da Paesi esterni al territorio comunitario. Secondo l’arti. 67, D.P.R. 633/1972, si considerano importazioni l'introduzione di beni nel territorio italiano e immessi in libera pratica. Affinché si abbia un'importazione occorre che si realizzino le seguenti condizioni:
i beni da introdurre non devono già essere stati immessi in libera pratica nel territorio dell’UE;
provenienza dei predetti beni da Paesi esteri o da territori non compresi nel territorio dello Stato italiano né compresi nel territorio dell’Unione Europea.
L’Iva si genera con l’introduzione dei beni nel territorio italiano. L’importazione non costituisce un regime doganale. All’atto dell'introduzione dei beni nel territorio dell’UE si versano i dazi e le tasse dovute, così che avviene l'immissione in libera pratica dei beni. A seguire si assolvono Iva e accise. In tal modo avviene l'importazione dei beni e il rispetto della fiscalità domestica cui segue l'immissione in consumo dei beni.
L’Iva assolta in dogana può essere detratta da chi utilizza la merce o i beni importati nell’esercizio della propria attività economica. Questo è un requisito essenziale ai fini dell’esistenza dell’inerenza e del collegamento tra operazioni attive ed...